Premessa
Premessa alla Carta Deontologica di A-PASS
La Carta Deontologica dell’Associazione Professioni Analisi Sensoriale e Studi Sensoriali – A-PASS costituisce il documento di riferimento fondamentale per la definizione degli standard di condotta, correttezza professionale e responsabilità etica cui sono tenuti tutti gli associati.
Essa si fonda sui principi cardine di trasparenza, indipendenza e terzietà, che ispirano l’azione dell’Associazione nel suo ruolo di promozione, qualificazione e tutela delle professioni afferenti all’analisi sensoriale e agli studi sensoriali in ambito scientifico, tecnico, agroalimentare, industriale, ambientale, cosmetico, accademico e culturale.
La presente Carta ha come finalità primaria quella di delineare in modo chiaro e sistematico i doveri, gli obblighi e le responsabilità professionali cui ciascun iscritto è tenuto, fornendo un quadro unitario delle regole di comportamento ritenute essenziali per garantire standard elevati di competenza, affidabilità, integrità e competitività sul mercato.
Le disposizioni della Carta sono articolate secondo due assi interpretativi principali:
- la natura delle relazioni professionali, con riferimento ai rapporti:
- tra Professionista e Cliente,
- tra Professionista e altri Professionisti,
- tra Professionista e Pubblico;
- le caratteristiche del servizio professionale, quali:
- lealtà,
- qualità e diligenza del servizio,
- responsabilità,
- indipendenza da vincoli e conflitti di interesse,
- remunerazione proporzionata,
- comunicazione e pubblicità trasparente.
Il rispetto della presente Carta Deontologica costituisce condizione essenziale per l'appartenenza all’Associazione e per il mantenimento dell’eventuale iscrizione a elenchi o registri interni all’organizzazione, istituiti in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
La sua osservanza è funzionale non solo al prestigio e alla reputazione del singolo professionista, ma anche al consolidamento dell’autorevolezza pubblica dell’Associazione nel contesto istituzionale, tecnico e professionale.
Tutti gli associati sono tenuti a conoscere e rispettare integralmente le disposizioni della presente Carta, impegnandosi ad uniformare la propria attività ai principi e alle norme ivi contenute.
I. Relazione Professionista – Cliente
Competenza e aggiornamento professionale
Il professionista è tenuto a mantenere un livello di competenza elevato e aggiornato, attraverso la partecipazione continuativa a percorsi di formazione tecnica e scientifica, nonché all’acquisizione di conoscenze aggiornate in materia di analisi sensoriale e studi sensoriali.
Personalizzazione della prestazione
Il professionista adatta il proprio intervento in funzione delle specificità del committente, delle finalità dell’analisi e delle caratteristiche del contesto, garantendo l’applicazione di metodologie adeguate e validate.
Trasparenza e chiarezza informativa
Il professionista
fornisce al cliente informazioni complete, comprensibili e veritiere circa
contenuti, tempi, finalità, metodi, limiti e costi delle prestazioni offerte,
instaurando un rapporto fondato sulla fiducia reciproca.
II. Relazione
Professionista – Professionista
Collaborazione e condivisione
Il professionista promuove relazioni costruttive con altri colleghi e operatori del settore, favorendo il confronto, la diffusione di buone pratiche e il progresso della comunità scientifica e tecnica di riferimento.
Riconoscimento della pluralità di approcci
Il professionista riconosce il valore delle differenti metodologie, scuole di pensiero e modelli analitici utilizzati da colleghi e istituzioni, mantenendo un atteggiamento aperto, critico e rispettoso.
III. Relazione
Professionista – Pubblico
della cultura sensoriale
Il professionista contribuisce, nei limiti delle proprie competenze, alla divulgazione delle conoscenze tecniche e scientifiche relative all’analisi sensoriale, anche attraverso attività formative, eventi divulgativi e pubblicazioni.
Promozione dell’educazione continua
Il professionista sostiene e promuove attivamente la formazione continua quale strumento imprescindibile per l’aggiornamento personale, il rafforzamento della qualità del servizio e la crescita del settore.
IV Caratteristiche del
servizio professionale (lealtà, servizio, responsabilità, indipendenza,
remunerazione, pubblicità, Sanzioni, Procedure disciplinari)
1. L’Associazione riconosce il valore pubblico e culturale dell’attività professionale nel campo dell’analisi sensoriale e degli studi sensoriali, quale strumento per la promozione della qualità, della trasparenza e della conoscenza scientifica nei settori agroalimentare, ambientale, cosmetico, industriale e della ricerca applicata.
2. Gli iscritti si impegnano ad operare nel rispetto dei principi etici fondamentali di:
- integrità morale;
- competenza tecnica e scientifica;
- equità nei rapporti con clienti, colleghi e istituzioni;
- tutela dell’interesse pubblico, del consumatore e dell’ambiente.
3. La professione sensoriale si fonda su metodologie oggettive, rigorose e replicabili, che richiedono disciplina, imparzialità e aggiornamento continuo. Ogni attività svolta deve essere coerente con tali valori e orientata a rafforzare la fiducia della società nei confronti delle professioni riconducibili all’analisi sensoriale.
Il presente Codice Deontologico ha valore vincolante per tutti gli iscritti all’Associazione ed è parte integrante del rapporto associativo.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 1 – Principi generali
- Gli iscritti all’Associazione sono tenuti ad esercitare la propria attività professionale ispirandosi ai principi di lealtà, responsabilità, indipendenza, correttezza, rispetto della persona, trasparenza e competenza, nel pieno rispetto delle norme statutarie, regolamentari e del presente Codice Deontologico.
- L’attività professionale deve essere orientata alla tutela del cliente/committente, alla salvaguardia della credibilità scientifica e tecnica della professione, e al mantenimento della fiducia della collettività nei confronti dell’analisi sensoriale e delle sue applicazioni.
- Le premesse costituiscono parte integrante e vincolate del presente codice deontologico.
Art. 2 – Lealtà professionale e rispetto del cliente
- Il professionista si impegna a svolgere ogni incarico con correttezza e onestà intellettuale, informando in modo chiaro e veritiero il committente circa:
- la natura e i limiti dell’attività proposta;
- la validità scientifica delle metodologie impiegate;
- gli obiettivi realistici del servizio sensoriale prestato.
- È fatto divieto di fornire indicazioni ingannevoli, utilizzare espressioni ambigue o assumere incarichi non coerenti con le reali competenze possedute.
- Il professionista rispetta la volontà e la libertà decisionale del cliente, nel rispetto dell’autonomia tecnica e della deontologia professionale.
Art. 3 – Rispetto dell’attività dei colleghi
- Il professionista:
- si astiene da comportamenti lesivi della reputazione, dell’immagine e della professionalità dei colleghi;
- non interferisce indebitamente in incarichi professionali già affidati ad altri, salvo con il consenso del committente e in conformità a criteri di continuità e trasparenza;
- promuove, quando possibile, la collaborazione interdisciplinare e il confronto scientifico costruttivo.
- Ogni attività di valutazione critica nei confronti di un altro professionista deve essere espressa in forma riservata, documentata e circostanziata, e solo se fondata su presupposti oggettivi e rilevanti.
Art. 4 – Responsabilità
- Il professionista è personalmente responsabile delle attività svolte, e ne risponde in sede civile, disciplinare ed eventualmente penale.
- In particolare:
- garantisce la conformità delle metodologie sensoriali impiegate a standard validati, aggiornati e condivisi dalla comunità scientifica;
- assicura la corretta interpretazione dei dati sensoriali e la tracciabilità delle attività svolte;
- si astiene dal fornire risultati o giudizi non supportati da adeguati elementi oggettivi.
- Il professionista deve rifiutare incarichi che non consentano il rispetto della propria indipendenza, delle norme scientifiche e del presente Codice.
Art. 5 – Indipendenza e conflitto di interessi
- Il professionista è tenuto a esercitare la propria attività in piena autonomia, obiettività e imparzialità, evitando ogni forma di pressione, condizionamento o conflitto di interessi.
- Costituisce conflitto di interessi ogni situazione, attuale o potenziale, in cui il professionista:
- abbia legami economici, professionali o personali con soggetti coinvolti nell’oggetto dell’incarico;
- tragga vantaggio diretto o indiretto dalle decisioni che è chiamato a prendere in qualità di tecnico o valutatore;
- operi come panelista o valutatore su campioni, prodotti o servizi in cui abbia un interesse diretto.
- In tali casi il professionista è tenuto a:
- dichiarare tempestivamente la situazione al committente;
- astenersi dallo svolgimento dell’incarico, salvo esplicita autorizzazione scritta del cliente e in assenza di effetti distorsivi sul risultato.
- L’Associazione può, su segnalazione motivata, sospendere o vietare la partecipazione a incarichi sensoriali a tutela dell’imparzialità e del prestigio della professione.
Art. 6 – Segreto professionale e riservatezza
- Il professionista è vincolato al segreto professionale, e si impegna a custodire ogni informazione acquisita nell’ambito dell’incarico, anche dopo la sua conclusione.
- È vietata la diffusione o comunicazione a terzi di dati, documenti, informazioni o risultati tecnici, salvo:
- autorizzazione esplicita del cliente;
- obbligo di legge o richiesta dell’autorità giudiziaria.
- Il professionista adotta ogni misura utile per proteggere la riservatezza dei dati, anche attraverso strumenti e protocolli sicuri.
Art. 7 – Aggiornamento professionale continuo
- Il professionista è tenuto a curare l’aggiornamento costante delle proprie conoscenze, sia teoriche sia applicative, mediante:
- la partecipazione a corsi, seminari, attività formative riconosciute;
- l’approfondimento autonomo di letteratura scientifica, nuove tecniche e normative del settore;
- la verifica periodica delle proprie competenze rispetto agli standard dell’associazione.
- L’Associazione può stabilire specifici requisiti minimi di aggiornamento professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione, in linea con i principi dell’art. 7 della Legge 4/2013.
Art. 8 – Pubblicità dell’attività professionale
- La comunicazione dell’attività professionale deve avvenire in modo veritiero, sobrio, documentabile e conforme alla dignità della professione.
- È vietata qualsiasi forma di pubblicità:
- ingannevole, esagerata o non verificabile;
- denigratoria verso altri professionisti;
- che abusi dei simboli o titoli dell’Associazione senza autorizzazione.
- L’utilizzo di attestazioni di qualità, loghi o certificazioni deve avvenire secondo le modalità previste dai regolamenti interni.
Art. 9 – Violazioni deontologiche
- La violazione delle disposizioni del presente Codice Deontologico costituisce illecito disciplinare e può comportare l’applicazione di sanzioni da parte dell’Associazione, secondo principi di proporzionalità, contraddittorio e imparzialità.
- Sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’esercizio della professione in assenza dei requisiti di competenza previsti;
- il mancato rispetto del segreto professionale;
- la produzione o diffusione di risultati falsi, alterati o non documentabili;
- il coinvolgimento in situazioni di conflitto di interesse non dichiarate;
- l’utilizzo non autorizzato di titoli, loghi o attestazioni dell’Associazione;
- la diffamazione, denigrazione o concorrenza sleale verso altri iscritti o verso l’Associazione stessa;
- la pubblicità ingannevole o contraria alla dignità della professione;
- la reiterata inadempienza agli obblighi di aggiornamento continuo.
Art. 10 – Tipologie di sanzioni
In base alla gravità della violazione, l’Associazione può irrogare una o più delle seguenti sanzioni:
a) Richiamo scritto: per infrazioni lievi o comportamenti occasionali, con funzione di ammonimento;
b) Censura formale: dichiarazione ufficiale di riprovazione per comportamenti non conformi;
c) Sospensione temporanea dall’iscrizione: inibizione all’uso dei titoli o attestazioni rilasciate dall’Associazione per un periodo determinato;
d) Radiazione: esclusione definitiva dall’Associazione e cancellazione da ogni elenco o registro interno.
Art. 11 – Procedura disciplinare
- La procedura disciplinare è avviata d’ufficio o su segnalazione motivata di terzi o di organi dell’Associazione.
- Il soggetto interessato deve essere informato degli addebiti e messo in condizione di presentare memorie difensive entro un termine congruo.
- La decisione è assunta dal Collegio dei Probiviri se nominato o da altro organo interno previsto dallo statuto, con deliberazione motivata.
- È garantito il diritto al contraddittorio e, nei casi più gravi, l’interessato può chiedere un’audizione personale.
- Contro il provvedimento adottato è ammesso ricorso, nei termini e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 12 – Pubblicità delle sanzioni
- Le sanzioni disciplinari definitive possono essere rese pubbliche, in forma integrale o sintetica, mediante comunicazione ai soci, pubblicazione sul sito dell’Associazione o trasmissione a enti e istituzioni competenti, nei limiti previsti dalla legge.
- In caso di radiazione, l’Associazione provvede alla revoca dell’attestazione di qualità rilasciata ai sensi dell’art. 7 della Legge 4/2013.